Attraverso tale servizio è possibile ricevere assistenza sulle domande di pensione che nello specifico vanno a comprendere:

  • Pensione di vecchiaia e anticipata;
  • Pensione ai superstiti;
  • Pensione di inabilità;
  • Assegno ordinario di invalidità lavorativa;
  • Assegno sociale.

PENSIONE DI VECCHIAIA E ANTICIPATA

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:

  • raggiunto l’età stabilita dalla legge;
  • perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
  • cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.
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La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile. Nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

PENSIONE AI SUPERSTITI

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

  • pensionato (pensione di reversibilità);
  • lavoratore (pensione indiretta).

Hanno diritto alla pensione:Hanno diritto alla pensione:

  • il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;

  • il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
  • i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
  • i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

  • In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:
  • ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
  • In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:
  • ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
  • Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:
  • almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92);
  • almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).
REQUISITI

assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
E’, inoltre, richiesta:

  • la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
  • la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
  • la cancellazione dagli albi professionali;
  • la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

PENSIONE DI INABILITÀ

È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti ai fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti. La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:

1

misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);

2

contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ LAVORATIVA

È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,coloni e mezzadri);
  • iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

Sono richiesti:

  • riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

ASSEGNO SOCIALE

L’ assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente.
L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.
Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile. Pertanto non può essere erogato all’estero. Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno fino al rientro in Italia.
L’Assegno sociale ha sostituito la Pensione sociale dall’1.1.1996.

Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani, comunitari e stranieri extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

i quali:
  • sono in possesso del requisito anagrafico previsto dalle norme attualmente in vigore (dall’1.1.2013 il requisito anagrafico di 65 anni è stato posticipato al compimento del 65°anno e tre mesi);
  • risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia;
  • sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all’assegno sociale, come ulteriore requisito occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni.